Statuto

Home / Statuto

STATUTO
della
A S P T – A S T R A
ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI DEL PORTO DI TRIESTE
ALLEANZA DELLA SPEDIZIONE E DEL TRASPORTO
NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

fondata nel 1898 e ricostituita nel 1949,
con Personalità Giuridica riconosciuta con Decreto n. 3183/1315 in data 7 marzo 1950 della Prefettura di Trieste, già iscritta in data 15 marzo 1950 al n. 76 del Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Trieste, ora iscritta al n. 53 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche

Il presente Statuto è stato approvato nella
Assemblea Straordinaria del 27 novembre 2012
n.ro. di repertorio 88629 – rogito n.ro. 12252 dell’ 11 dicembre 2012
del dott. Duilio Grüner, notaio in Trieste,
in vigore a partire dall’ 1 gennaio 2013.

TITOLO I
COSTITUZIONE E FINALITÀ

ART. 1 –

E’ costituita dal 9 dicembre 1949 l’ASSOCIAZIONE DEGLI SPEDIZIONIERI DEL PORTO DI TRIESTE, a dare continuità ideale alla azione delle preesistenti associazioni fondate a partire dal 1898.

Essa modifica e completa la propria denominazione in ASSOCIAZIONE DEGLI SPEDIZIONIERI DEL PORTO DI TRIESTE – ALLEANZA DELLA SPEDIZIONE, DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA NEL FRIULI VENEZIA GIULIA, abbreviata in ASPT – ASTRA F.V.G., di seguito denominata Associazione, ad indicare al volontà di rappresentare le imprese della spedizione, del trasporto e della logistica nella Regione Friuli Venezia Giulia.

ART. 2 –

L’Associazione, libera, apolitica e senza fini di lucro, aderisce alla CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA – denominata anche CONFETRA – e, nel rispetto dello Statuto della stessa, ne costituisce la rappresentanza territoriale nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Aggiunge, quindi, alla propria denominazione anche quella di CONFETRA FRIULI VENEZIA GIULIA.

Essa, pertanto, nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia rappresenta le organizzazioni nazionali di categoria aderenti alla Confetra, sulla base del principio della intersettorialità analoga a quella della Confederazione.

L’Associazione non può aderire ad altre organizzazioni non aderenti alla Confederazione predetta, se non previa autorizzazione della Giunta Confetra.

ART. 3 –

La sede legale dell’Associazione è in Trieste, e possono essere istituiti uffici distaccati o delegazioni anche altrove. L’istituzione ed i compiti di tali emanazioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Gli organi statutari stabiliscono la costituzione delle Sezioni di cui al Titolo X e le rispettive sedi.

ART. 4 –

L’Associazione ha per scopo la tutela degli Interessi comuni dei Soci. In particolare:

a) promuovere l’organizzazione delle imprese associate, la loro solidarietà e la loro collaborazione;

b) promuovere la collaborazione con altre Associazioni di categoria operanti nel campo della spedizione, dei trasporti e della logistica, anche attraverso specifiche intese e accordi miranti alla tutela dei comuni interessi;

c) rappresentare le categorie aderenti presso tutti gli Enti, Organismi, Amministrazioni od Autorità, qualora la presenza sia prevista o comunque utile per la tutela degli interessi degli Associati;

d) promuovere, coordinare e facilitare tutte le iniziative intese a raggiungere i fini dell’Associazione e quelli comuni degli Associati, nonchè l’incremento dei traffici, e ciò anche mediante la costituzione di opportune società;

e) proporsi quale intercessore nelle controversie interne ed esterne su esplicito mandato delle parti;

f) assistere gli Associati nel campo tecnico-operativo, legale, sociale e dei rapporti di lavoro, se richiesto dai singoli Associati;

g) prestare opera di assistenza e consulenza a favore degli Associati anche in materie diverse da quelle più sopra richiamate, su specifica delega degli stessi;

h) organizzare e gestire, anche attraverso società collegate/controllate, nell’interesse delle imprese aderenti, i servizi utili e/o anche semplicemente opportuni per lo svolgimento, il miglioramento, la razionalizzazione, il riconoscimento della loro attività e la salvaguardia e/o la tutela dei loro interessi sotto tutti i profili in tal senso rilevanti.

E’ escluso comunque ogni scopo di lucro; l’Associazione non ha ad oggetto, neppure in parte, l’esercizio di attività commerciale.

TITOLO II

DEGLI ASSOCIATI

ART. 5 –

Possono far parte dell’Associazione tutte le Imprese legalmente costituite, operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia nei settori della spedizione, del trasporto e della logistica, nonchè del deposito o in settori connessi od ausiliari ai precedenti, regolarmente iscritte nei rispettivi Albi o Elenchi, ove esistenti, ed alle rispettive C.C.I.A.A.

ART. 6 –

L’adesione delle singole imprese all’Associazione comporta l’automatica adesione anche alla rispettiva Organizzazione Nazionale di Categoria aderente a Confetra, nonchè, per quelle imprese operanti anche tramite proprie dipendenze, a tutte le altre associazioni territoriali ove dette imprese hanno proprie stabili organizzazioni.

ART. 7 –

Le domande di iscrizione, indirizzate al Presidente dell’Associazione, devono contenere la ragione sociale e la sede nonchè il nome dei legali rappresentanti e devono essere corredate:

a) dai documenti che attestino il possesso dei requisiti di legge per l’appartenenza alle rispettive categorie, come indicati al precedente art. 5;

b) da una dichiarazione attestante la conoscenza e la piena accettazione delle norme statutarie dell’Associazione.

Le domande d’iscrizione, corredate dal parere della eventuale Sezione di competenza, saranno sottoposte all’esame del Consiglio direttivo dell’Associazione, il quale potrà respingerle senza obbligo di motivazione; è però in facoltà del Consiglio Direttivo di sottoporre l’approvazione all’Assemblea Generale oppure, prima di esprimere il giudizio, interpellare tutti gli Associati per referendum.

ART. 8 –

Gli Associati, dal momento dell’iscrizione sono tenuti a corrispondere i contributi nella misura stabilita dall’Assemblea Generale, secondo le modalità ed i criteri proposti dal Consiglio Direttivo, tenuto conto della normativa adottata in materia dalle Organizzazioni di Categoria e dalla Confetra. Con le stesse modalità vengono inoltre stabiliti la tassa d’iscrizione ed eventuali canoni aggiuntivi. I contributi ed i canoni aggiuntivi vanno corrisposti per tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono sino alla conclusione dell’anno solare e successivamente in semestralità anticipate. L’iscrizione si intenderà tacitamente rinnovata salvo dimissioni da inviare con raccomandata entro il 31 ottobre di ciascun anno.

ART. 9 –

L’adesione alla Associazione può avvenire in forma di:

a) associato ordinario, per le imprese interessate a partecipare in pieno alla attività della Associazione volta alla realizzazione degli scopi di cui al precedente art. 4;

b) associato corrispondente, per le imprese interessate ad una limitata partecipazione, in relazione:

– all’esigenza di aderire anche ad altra organizzazione di pari livello di diverso settore, per la specifica attività promiscua svolta dall’impresa stessa,

– ad altre motivazioni ritenute valide dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 –

La qualità di Associato si perde:

a) per dimissioni;

b) per cessazione dell’attività con decorrenza dalla data della domanda di cancellazione dell’impresa dal registro della Camera di Commercio di appartenenza;

c) per sospensione, anche volontaria, dell’attività, se protratta oltre un anno;

d) per fallimento;

e) per morosità,se protratta oltre un anno;

f) per espulsione per i motivi previsti dai successivi art.11 e 12.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b) c), d), e) spettano unicamente al Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni di cui alla lettera f) dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo e quindi sottoposte alla approvazione della Assemblea Generale, oppure a referendum in analogia a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 7.

ART. 11 –

L’espulsione di cui alla lettera f) dell’art. 10 può essere pronunciata nei confronti degli Associati che:

a) non ottemperino alle disposizioni dello Statuto o alle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

b) senza giustificato motivo, benchè formalmente richiesti, rifiutino di collaborare con gli Organi sociali;

d) arrechino in qualsiasi modo danno materiale o morale all’Associazione o creino conflittualità all’interno della stessa;

e) vengano meno agli obblighi di cui il seguente art. 12.

Art. 12 –

La qualità di socio comporta l’obbligo di accettare e rispettare le disposizioni del seguente Codice Etico:

  1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge 11.11.2011, n.180, le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono tra i valori fondanti della Associazione il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.
  2. Le imprese associate e i loro rappresentanti respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell’ordine e le istituzioni denunciando, anche con l’assistenza della Associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.
  3. Le imprese associate il cui comportamento non risultasse coerente con gli impegni di contrasto all’attività delle organizzazioni criminali e di collaborazione con le istituzioni, secondo quanto previsto ai commi precedenti, devono essere richiamate per iscritto dai competenti organi dell’associazione.
  4. All’impresa che, dopo il richiamo scritto, non ravvede il proprio comportamento in ottemperanza agli obblighi scaturenti dal presente Codice Etico, viene irrogata la sanzione della sospensione da sei mesi ad un anno del rapporto associativo. Al termine del periodo di sospensione, qualora l’impresa non abbia ancora uniformato la propria condotta agli obblighi del Codice Etico, gli organi competenti deliberano l’espulsione dall’associazione.

ART. 13 –

Il Presidente, quando venga in qualsiasi modo a conoscenza di qualunque infrazione degli obblighi associativi, convocherà la parte nel più breve tempo possibile per l’eventuale giustificazione, ed il Consiglio Direttivo per l’applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari.

Ove il rappresentante dell’Associato che ha commesso l’infrazione faccia parte del Consiglio Direttivo, non potrà partecipare alla discussione ed alla votazione che riguarda la propria impresa.

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico degli Associati sono:

a) il richiamo;

b) la sospensione temporanea;

c) l’espulsione dalla Associazione.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può applicare il richiamo e la sospensione temporanea.

Per l’espulsione si applica quanto previsto dagli art. 10, 11 e 12.

Le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo in ordine alla applicazione delle sanzioni disciplinari saranno comunicate dal Presidente all’Associato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Presidente potrà altresì dare comunicazione del provvedimento, quando esecutivo, agli altri Soci ed alla Camera di Commercio.

Contro le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso alla Assemblea Generale, da presentarsi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Su tale ricorso l’Assemblea dovrà pronunciarsi in occasione della sua prima riunione.

ART. 14 –

L’Associato, comunque cessato dall’appartenenza alla Associazione, dovrà corrispondere il contributo ed il canone fissato per l’anno in corso, nonchè le quote integrative dovute in caso di eccedenza delle spese verificatesi nel corso dell’anno durante il quale esso ha fatto parte dell’Associazione, come deliberato dall’Assemblea Generale.

TITOLO III

DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 15 –

Sono Organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea Generale,

b) il Consiglio Direttivo,

c) il Presidente,

d) il Collegio dei Revisori dei conti,

e) il Collegio dei Probiviri.

ART. 16 –

Alle cariche di cui all’art. 15, con l’eccezione del Presidente e dei Probiviri, sono eleggibili persone espressamente candidate dalle singole ditte associate in qualità di socio ordinario. Dette cariche non comportano alcuna retribuzione salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’espletamento delle relative funzioni.

ART. 17 –

L’Assemblea elegge il Presidente ed i Probiviri scegliendoli normalmente tra i rappresentanti delle aziende associate; tuttavia, in particolari situazioni, la scelta potrà avvenire anche tra personalità esterne all’Associazione. In tal caso la carica potrà comportare un’indennità forfettaria, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, distinta dalle erogazioni per esborsi documentati per l’espletamento delle loro funzioni.

TITOLO IV

DELL’ASSEMBLEA GENERALE

ART. 18 –

L’Assemblea Generale viene convocata:

a) in via ordinaria per quanto previsto al successivo art. 20 ovvero ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o il Consiglio Direttivo su richiesta motivata di almeno un quinto dei consiglieri;

b) in via straordinaria per deliberare su quanto previsto dal Titolo XII.

ART. 19 –

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario, ovvero da persona nominata dalla stessa Assemblea.

ART. 20 –

Entro il primo quadrimestre di ogni anno viene convocata l’Assemblea Generale ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio dell’anno precedente ed entro il mese di novembre quella per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio dell’anno successivo e per determinare le modalità di finanziamento. Qualora particolari esigenze lo richiedano, le due assemblee ordinarie possono venir convocate rispettivamente entro il mese di maggio ed entro il mese di dicembre.

ART. 21 –

L’Assemblea Generale ordinaria viene convocata di norma mediante avviso da spedire almeno otto giorni prima della riunione; in casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo di telefax. L’Assemblea Generale straordinaria viene convocata come previsto dall’art. 58. In ogni caso le convocazioni dovranno contenere la data, l’ora ed il luogo della riunione, nonchè l’ordine del giorno.

ART. 22 –

L’Assemblea Generale ordinaria è valida in prima convocazione se è presente, o rappresentata con regolare delega, almeno la metà più uno degli Associati aventi qualifica di socio ordinario ed in regola con il pagamento del canone associativo; in seconda convocazione, che potrà seguire un’ora dopo la prima, con qualunque numero di intervenuti.

ART. 23 –

Le Ditte associate intervengono alle assemblee a mezzo dei titolari o loro rappresentanti; in caso di indisponibilità possono farsi rappresentare per delega da altro Associato. Ogni partecipante non può avere più di tre deleghe. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza degli Associati ordinari presenti con voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente. Su richiesta di un quarto dei convenuti si procede alla votazione con scheda segreta e lo stesso procedimento si adotta quando la deliberazione coinvolga singoli Associati o persone fisiche.

Gli Associati Corrispondenti possono prendere la parola in seno all’Assemblea e partecipare al dibattito, ma non hanno diritto di voto.

ART. 24 –

L’Assemblea Generale:

a) elegge il Presidente, due Vicepresidenti ed i componenti del Consiglio Direttivo con tre separate votazioni a mezzo di scheda segreta, su una rosa di nomi espressi dalle imprese associate, le quali indicano contemporaneamente i consiglieri sostituti del titolare ai sensi del successivo art. 25; il voto attribuito al titolare comporta automaticamente la designazione del sostituto;

b) elegge il Collegio dei Revisori dei conti;

c) elegge il Presidente ed i componenti il Collegio dei Probiviri;

d) approva il bilancio preventivo e consuntivo, la relazione morale del Presidente e la relazione dei Revisori dei conti;

e) delibera la costituzione delle Sezioni come previsto dall’art. 47;

f) delibera sull’espulsione degli Associati, come previsto dagli art. 10, 11 e 12 del presente Statuto;

g) delibera sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione, come previsto dall’articolo 58 del presente Statuto;

h) delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto per l’approvazione dal Consiglio direttivo;

i) adempie a tutte le attribuzioni che le sono demandate dal presente Statuto o dalle vigenti leggi.

TITOLO V

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 25 –

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal precedente Presidente (Past-President), dai Vicepresidenti, da cinque sino ad otto membri eletti dall’Assemblea Generale, nonchè dai Presidenti di Sezione che ne fanno parte di diritto. Ogni componente, in caso di impossibilità a presenziare alle riunioni, si fa surrogare, nella sua veste di consigliere, dal sostituto di cui agli art. 24, comma a), e 53, primo paragrafo. Il sostituto ha gli stessi diritti e doveri del consigliere titolare ed il suo voto assume potere pienamente deliberante nonchè vincolante per il consigliere titolare.

ART. 26 –

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 27 –

Il membro del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni è considerato dimissionario; egli viene sostituito dal primo dei non eletti, il quale designa il proprio consigliere sostituto; il Consiglio Direttivo provvede a cooptare i nuovi membri.

ART. 28 –

In caso di dimissioni di una impresa associata che sia rappresentata nel Consiglio Direttivo, il Consigliere titolare e quello sostituto decadono automaticamente dall’incarico; subentra il primo dei non eletti, il quale designa il proprio consigliere sostituto; il Consiglio Direttivo provvede a cooptare i nuovi membri.

ART. 29 –

In caso di dimissioni di un consigliere titolare, subentra il consigliere sostituto che, a sua volta designa il nuovo sostituto; il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione.

ART. 30 –

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono promosse dal Presidente o su richiesta motivata di almeno due consiglieri; sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 31 –

Le deliberazioni vengono prese per alzata di mano, salvo che non venga chiesto il voto segreto da almeno due consiglieri. In presenza di deliberazione che coinvolga singoli Associati o persone è previsto in ogni caso il dibattito in assenza dell’interessato ed il voto segreto.

ART. 32 –

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo, su esplicito consenso del Presidente, esperti o dipendenti delle imprese associate. Può altresì partecipare un rappresentante di una impresa associata per illustrare un punto inserito nell’ordine del giorno su proposta dell’Associata stessa, limitatamente però al momento in cui ha inizio la trattazione dell’argomento; ai sensi del precedente art. 31 il rappresentante anzidetto non potrà essere presente al momento del dibattito e del voto sulla delibera.

ART. 33 –

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri concernenti l’attività dell’Associazione, salvo quanto di competenza dell’Assemblea Generale; in particolare:

a) cooptare i membri titolari o sostituti subentrati nel Consiglio stesso a norma degli art. 27, 28 e 29;

b) nominare, su proposta del Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, di cui al successivo art. 36;

c) vigilare sull’andamento generale dell’Associazione ed esplicare la sua attività in ogni circostanza, prendendo tutte le iniziative e deliberazioni utili per il raggiungimento dei fini sociali;

d) svolgere ogni azione necessaria per l’applicazione delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea Generale;

e) amministrare il patrimonio sociale ed approvare i bilanci da sottoporre al voto dell’Assemblea Generale;

f) proporre all’Assemblea Generale la misura dei contributi annui associativi come indicato all’art. 8, nonchè le modalità di pagamento;

g) quantificare la tassa di iscrizione di cui all’art. 8;

h) nominare il Segretario Generale ed assumere e licenziare il personale necessario per il funzionamento della segreteria, determinandone i compensi e le attribuzioni; provvedere per i locali da destinare allo svolgimento della attività sociale;

i) esaminare le domande di iscrizione e deliberare sull’accoglimento delle stesse;

l) esaminare ed accettare o respingere le dimissioni degli Associati e deliberare sui casi di cui gli art. 10,11 e 12;

m) nominare i rappresentanti dell’Associazione presso Autorità, Associazioni ed altri Enti o Commissioni: i rappresentanti designati dovranno dare sollecita relazione alla segreteria dell’Associazione;

n) esprimere pareri e dare direttive per lo svolgimento della attività di supporto agli Associati, nominando eventualmente consulenti esterni;

o) decidere sulle sanzioni da applicare agli Associati, in conseguenza del parere del Collegio dei Probiviri, e predisporre la delibera di espulsione da sottoporre all’Assemblea Generale in applicazione dell’art. 10 del presente Statuto;

p) decidere su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che, per disposizione di Legge o in base al presente Statuto, siano di stretta competenza della Assemblea generale.

TITOLO VI

DEL PRESIDENTE

ART. 34 –

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei contatti con Autorità, Enti o persone ed anche in giudizio. A lui spetta la firma sociale nonchè emanare le disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese dai competenti Organi dell’Associazione e adempiere a tutti gli altri compiti a lui conferiti dall’Assemblea Generale o dal presente Statuto; vigilare sull’osservanza della disciplina sociale e curare l’immagine dell’Associazione all’interno e nei rapporti esterni. Egli è di diritto Presidente dell’Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza e ne convoca le riunioni.

Il Presidente resta in carica tre anni, ed è rieleggibile.

ART. 35 –

In caso di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente vicario, che è quello che ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano per età.

ART. 36 –

Per l’espletamento delle sue funzioni il Presidente può avvalersi del Comitato di Presidenza composto da :

– il Presidente stesso, che lo presiede;

– il Past-President;

– i due Vicepresidenti;

– i Presidenti di Sezione.

Vi partecipa il Segretario Generale.

ART. 37 –

Il Presidente ha facoltà di sospendere, a suo giudizio e sotto sua responsabilità, l’applicazione di un deliberato preso dall’Assemblea Generale o dal Consiglio Direttivo nel caso in cui, per gravi motivi o fatti successivi, la sua applicazione dovesse riuscire di danno o comunque di pregiudizio alle categorie rappresentate ed egli si trovasse nella impossibilità di riconvocare in tempo utile gli Organi sociali per modificare il deliberato stesso. In tal caso egli ha però l’obbligo di convocare d’urgenza l’Organo competente al cui vaglio sottoporre la decisione presa.

TITOLO VII

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 38 –

I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea Generale tra i nominativi segnalati dalle ditte associate in numero di tre effettivi e due supplenti; i tre eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono da considerarsi effettivi e nominano tra loro un presidente. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili

ART. 39 –

Il Collegio ha l’incarico di controllare tutta la gestione contabile-amministrativa dell’Associazione, il bilancio consuntivo e di redigere la relativa relazione per l’Assemblea Generale.

ART. 40 –

In caso di dimissioni di un membro effettivo gli subentra il primo dei supplenti e diventa supplente il primo dei non eletti.

In caso di dimissioni di una Associata avente un membro nel Collegio stesso, egli decade e viene sostituito con il criterio espresso nel primo comma del presente articolo.

TITOLO VIII

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 41 –

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Sono effettivi quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E’ eletto Presidente quello che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto quello più anziano. Il Collegio viene eletto dall’Assemblea Generale tra nomi proposti dalle ditte associate, interni od esterni all’Associazione. I membri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 42 –

Compito del Collegio dei Probiviri è quello di esprimere pareri su controversie sorte fra Associati ed Associazione o tra gli stessi Associati se entrambe le parti ne richiedono l’intervento. Esso presenta le sue conclusioni al Consiglio Direttivo, il quale decide le sanzioni da applicare, ad eccezione della espulsione, la cui sanzione, in base all’art. 10 del presente Statuto, spetta all’Assemblea Generale.

ART. 43 –

L’iniziativa del procedimento di indagine spetta comunque al Consiglio Direttivo, sia che esso tragga origine da denuncia di un Associato, sia che abbia luogo per opera del Consiglio Direttivo stesso, il quale deve in ogni caso trasmettere tutti gli atti della denuncia al Collegio dei Probiviri e deve fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’indagine.

ART. 44 –

In caso di dimissioni di un membro gli subentra il primo dei non eletti; analogamente in caso di dimissioni di una Associata, avente un membro nel Collegio stesso, egli decade ed il posto vacante viene coperto dal primo dei non eletti.

TITOLO IX

DEL SEGRETARIO GENERALE

ART. 45 –

Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, che ne determina le attribuzioni ed i compensi. Egli sovrintende alla struttura burocratico-amministrativa dell’Associazione ed al personale addetto.

Coadiuva il Presidente nell’espletamento dei compiti previsti dal presente Statuto e può compiere atti propri del Presidente su sua delega, tanto nei rapporti interni che in quelli esterni; adempie, su mandato del Presidente, a tutte le funzioni finalizzate ad attuare le deliberazioni degli Organi sociali. Presenzia con voto consultivo alle riunioni di tutti gli Organi sociali, presso i quali ha facoltà di proposta oltre che di partecipazione al dibattito. Provvede alla firma dei documenti contabili e di cassa, su delega del presidente, ed elabora i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo; assiste il Collegio dei Revisori dei Conti nelle verifiche di competenza.

TITOLO X

DELLE SEZIONI

ART. 46 –

L’Associazione si articola in Sezioni, che si costituiscono autonomamente per iniziativa di gruppi omogenei di Associati nei vari centri operativi della regione. Le Sezioni possono avere valenza territoriale e/o tipologica; in ogni singola località possono coesistere diverse sezioni di carattere tipologico, mentre possono costituirsi solo sezioni uniche di carattere territoriale raggruppanti diverse categorie di operatori.

ART. 47 –

La richiesta di costituzione di una Sezione va rivolta al Presidente dell’Associazione, ed il Consiglio Direttivo, valutatane l’opportunità, ne propone la costituzione all’Assemblea Generale per l’approvazione.

ART. 48 –

Sono organi della Sezione:

a) l’Assemblea di Sezione;

b) il Consiglio di Sezione;

c) il Presidente di Sezione

Tutte le cariche sono gratuite e non possono essere assunte che da persone fisiche appartenenti ad imprese associate che svolgano attività strettamente pertinenti alla Sezione.

ART. 49 –

La prima Assemblea di Sezione è convocata dal Presidente dell’Associazione, non oltre il sessantesimo giorno dalla data dell’Assemblea Generale che l’ha costituita, per eleggere gli organi di cui all’art. 47, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Sezione, nonchè un Vicepresidente. Questa Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato.

ART. 50 –

Le cariche di Sezione vengono rinnovate dall’Assemblea di Sezione entro i quarantacinque giorni successivi la data di convocazione della Assemblea Generale dell’Associazione in cui si provvederà al rinnovo degli Organi statutari. Le nuove cariche di Sezione entrano in vigore con la medesima decorrenza dei nuovi Organi statutari della Associazione.

ART. 51 –

Le Assemblee di Sezione successive a quella costitutiva sono presiedute dal Presidente di Sezione che le convoca come da Statuto ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli appartenenti alla Sezione in regola col pagamento dei canoni. L’Assemblea di Sezione può essere convocata in via straordinaria anche dal Presidente dell’Associazione, che la presiede, quando ricorrano particolari esigenze. Per la modalità di partecipazione, la validità delle riunioni ed il sistema di votazione vale quanto disposto per l’Assemblea Generale dell’Associazione.

ART. 52 –

Tutti i membri del Consiglio di Sezione, compresi il Presidente ed il Vicepresidente nella loro specifica veste di consiglieri, in caso di impedimento possono farsi sostituire da altra persona della loro impresa mediante delega scritta. Il delegato ha gli stessi poteri del consigliere titolare ed il suo voto assume valore pienamente deliberante nonchè vincolante per il consigliere titolare.

ART. 53 –

Il Presidente della Sezione rappresenta, per delega del Presidente dell’Associazione, la stessa nei rapporti esterni sul piano territoriale e tipologico nonchè nell’ambito dell’Associazione; è componente di diritto del Consiglio Direttivo dell’Associazione, nel quale è portatore delle istanze generali degli Associati aderenti alla Sezione, ed il Vicepresidente è il suo sostituto. Dà attuazione alle delibere dell’Assemblea di Sezione, a quelle del Consiglio di Sezione, ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dai competenti Organi sociali; esprime il proprio parere su ogni questione sottoposta al suo esame in seno al Consiglio Direttivo; nomina il Segretario di Sezione ed eventuali Commissioni per lo studio dei problemi della Sezione e per la trattazione di particolari argomenti che interessino uno o più Associati facenti parte della Sezione. Sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione le proposte del Consiglio di Sezione che comportino oneri di spesa.

ART. 54 –

Le Sezioni che vengono a perdere col tempo un minimo di consistenza organizzativa, potranno venire sciolte su proposta del Consiglio Direttivo e con delibera dell’Assemblea Generale.

TITOLO XI

DEL PATRIMONIO SOCIALE

ART.55 –

I fondi ed il patrimonio dell’Associazione sono costituiti:

a) dai contributi versati dagli Associati a norma dell’art. 8;

b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali ;

c) da ogni eventuale altro provento.

ART. 56 –

I fondi sono destinati alla copertura delle spese per la gestione ordinaria in conformità al bilancio preventivo approvato dall’Assemblea Generale con le modalità di cui all’art. 19 del presente Statuto. L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. In dipendenza del bilancio consuntivo, l’avanzo di gestione potrà venir destinato a fondo di riserva oppure ad un fondo da utilizzare nell’esercizio successivo oppure altra destinazione stabilita dall’Assemblea generale, su proposta del Consiglio Direttivo. Il disavanzo verrà ripartito a carico degli Associati secondo le modalità deliberate dall’Assemblea Generale.

Secondo quanto disposto dall’art. 111, comma 4 quinquies, lettera a), del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917, e successive modifiche, non potranno essere distribuiti in nessun caso, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitali.

ART. 57 –

L’Associazione non può assumere oneri finanziari collettivi, all’infuori di quelli derivanti dalle necessità della sua normale amministrazione. Essa non interviene, nè si sostituisce nelle obbligazioni finanziarie delle società da essa promosse, nè nelle obbligazioni finanziarie dei suoi singoli Associati verso le stesse o verso terzi.

TITOLO XII

DELLE MODIFICHE STATUTARIE E DELLO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 58 –

Le modificazioni al presente Statuto devono essere deliberate da una Assemblea generale straordinaria appositamente convocata dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi ad ogni Associato almeno 15 giorni prima della data di convocazione. L’Assemblea così convocata è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi degli Associati Ordinari, mentre in seconda convocazione è valida quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo degli Associati Ordinari.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Associati Ordinari presenti o rappresentati ed in regola con il pagamento del canone associativo.

Per la modifica dell’art. 3, dell’art. 24, comma g), e del presente articolo, le deliberazioni possono venir prese soltanto con la presenza dei due terzi degli Associati Ordinari, sia in prima che in seconda convocazione e sempre con il voto favorevole della maggioranza degli Associati Ordinari presenti o rappresentati ed in regola con il pagamento del canone associativo.

Lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio deve essere deliberato da una Assemblea generale straordinaria appositamente convocata dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi ad ogni Associato almeno 15 giorni prima della data di convocazione. L’Assemblea così convocata è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli Associati Ordinari in regola con il pagamento del canone associativo, e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati Ordinari in regola con il pagamento del canone associativo.

ART. 59 –

In caso di liquidazione dell’Associazione, la stessa Assemblea Generale che l’ha deliberata provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni e gli eventuali compensi nonchè le modalità ed i criteri da adottare per la messa in liquidazione.

Secondo quanto disposto dall’art. 111, comma 4 quinquies, lettera a), del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917, e successive modifiche, il patrimonio residuo andrà in ogni caso devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662.

ART. 60 –

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in vigore.

TITOLO XIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 61 –

Il presente Statuto ha efficacia a partire dalla data dell’ 1 gennaio 2013.

Gli Organi della Associazione eletti in vigenza del precedente Statuto durano in carica fino alla scadenza del mandato secondo le norme già previste dallo stesso.

Le norme di cui all’art. 9, lettera b) e, laddove richiamate, anche agli articoli successivi, si applicano anche alle adesioni già avvenute in passato.